A livello europeo la direttiva n. 337 del 27. 06. 1985 inerente alla valutazione di impatto ambientale coinvolge soggetti siano essi pubblici che privati.
Nella realizzazione di grandi opere dunque bisogna considerare l'impatto che esso avrà sull'ambiente, le ripercussioni che questo avrà sul paesaggio, la flora, la fauna e sulla vita dell’uomo.
A livello europeo nel 1991 l'ONU patrocina l'adozione di una Convenzione sull'Impatto Ambientale in ambito Transfrontaliero (Convention on Enviromental Impact Assessement in a Transboundary Context) in accordo con 27 paesi, comprendenti la Comunità Europea; lo scopo della convenzione è quello di produrre valutazioni ed attività finalizzate alla salvaguardia ambientale in più Paesi.
A seguito del Convention on Enviroment Impact (1997), nella sua evoluzione e modifica, arriva alla definizione di una nuova disciplina concernente la valutazione dell'impatto ambientale con la dir. 2014/52/UE E, introduce il diritto comunitario alla valutazione ambientale strategica (VAS).
La VAS Mira ad uno sviluppo e promozione sostenibile atto a garantire un elevato livello di protezione ambientale, considerando l'integrazione di essa attraverso l'adozione e l'elaborazione di piani e programmi.
La Valutazione Strategica e dunque un'analisi preventiva degli effetti che potrebbero verificarsi sull'ambiente nell'attuazione di determinate azioni e pianificazioni sul paesaggio.
Le linee guida e i contenuti generali vengono fissati dalla direttiva comunitaria e contenuti nella VAS, ogni Stato membro ha il compito di elaborare specifiche procedure per ciascun Paese attraverso l'elaborazione di piani e programmi.
Con l'introduzione del Codice Ambientale D. Lgs 152/2006, nelle sue successive integrazioni tra le sue modifiche sostanziali, si introduce la disciplina del’AIA (in precedenza contenuta nel D.Lgs 59/2005) che coordina le procedure di VIA e VAS semplificandone l’iter di approvazione.
Con il D.Lgs. n.46/2014 vengono introdotte ulteriori modifiche alla Parte II ed in particolare all’AIA, per dare applicazione alla dir. 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali. Nel D.L 91/2014, con. con modif. in L. 116/2014, invece troviamo le modifiche in materia di VIA in riferimento alle nuove direttive Europee. Nella versione aggiornata al 2020 riscontriamo nello specifico:
Parte II: Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)
Allegati della Parte II:
Titolo III: si trova la definizione della procedura inerente alla VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE, trasformata dalle modifiche introdotte dal d Lgs. 104/2017. Nello specifico:
La VIA è un l’iter procedurale al quale deve essere sottoposto un impianto oppure un opera al fine di prevedere il suo impatto sull'ambiente; a tal proposito vengono identificate le possibili alternative ed interventi per minimizzare l'incidenza a favore della salvaguardia.
La procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale si applica solo ai soggetti siano essi pubblici o privati che possono avere una incidenza ambientale importante, così come definito dall'articolo 1 della direttiva 85/337/CE.
Le procedure nell'identificazione degli effetti, siano essi diretti e indiretti, per lavori realizzati per piani e programmi che incidono sui seguenti fattori e le loro reciproche interazioni:
I progetti riguardano la realizzazione di lavori su impianti, la costruzioni e le opere interventi sul paesaggio (comprese anche quelle derivanti dall'utilizzo del suolo e lo sfruttamento delle sue risorse). Il committente finale dunque chiederà l'autorizzazione all'autorità competente all’esecuzione.
Il 21 Luglio 2017 entra in vigore la nuova disciplina per la valutazione di impatto ambientale, introdotta con il D. Lgs. Del 16 giugno 2017, numero 104, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 06. 07. 2017. Sostanziali modifiche intervengono nel provvedimento, riguardante i progetti sia pubblici che privati, inerenti alla direttiva europea 2014. 52.UE del P.E.C. (che mod. la direttiva 2011.92.UE)
L'attuale disciplina di VIA viene modificata per procedere alla Verifica di Impatto Ambientale (VIA), per rendere più efficaci le procedure aumentando il livello di tutela ambientale.
In questo modo contribuire, allo sblocco potenziale derivato dagli investimenti in opere infrastrutture per rilanciare la crescita sostenibile, attraverso la correzione delle criticità riscontrate da amministrazioni e imprese.
Il decreto risponde all'esigenza di superare la frammentazione dell'iter procedurale per quanto riguarda sia la conclusione del procedimento di VIA (circa 3 anni), per la verifica di assoggettabilità (11,4 mesi) dovuto al rallentamento dell'iter valutativo dei progetti e alla dispersione delle competenze normative e regolamenti tra Stato e Regioni.
Nello specifico tra gli elementi maggiormente significativi della riforma abbiamo:
La procedura di valutazione di impatto ambientale.
Nell’allegato I alla direttiva comunitaria sono elencati i progetti sottoposti a VIA. Qualora il progetto da realizzare risulti incluso in questo allegato, il committente (articolo 5 della direttiva), dovrà fornire tutta la documentazione prevista al successivo allegato IV:
Le principali alternative del committente prese in esame, mediante una descrizione sommaria:
La valutazione di impatto ambientale (VIA) così come definita nel D.Lgs. 152/2006 artt. 23-25, mira alla protezione della salute umana contribuendo ad una migliore qualità ambientale e di vita.
La VIA dunque individua e valuta in modo sistematico gli impatti ambientali di un progetto; è l'unica disciplina riguardante gli impatti sulla salute.
Per la normativa comunitaria la VIA è una procedura di supporto alle decisioni, con l'obiettivo della valutazione preventiva degli effetti dell'ambiente di proposte in essere. Tale procedura, prevede tra l'altro, la partecipazione a confronto di diversi soggetti:
Sono soggetti alla procedura di competenza statale:
Modifiche ed estensioni progetti elencati Allegato II e II-bis, parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 qualora a seguito della verifica di assoggettabilità a VIA , L'esito a produrre impatti ambientali significativi e negativa.
Elenco progetti Allegato II-bis, parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 qualora a seguito della verifica di assoggettabilità a VIA , In ottemperanza ai criteri e le soglie definite dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30.03.2015, la valutazione dell'autorità, si esaurisce con una valutazione di impatto ambientale significativa e dunque negativa;
I progetti di cui all’allegato II e II-bis nel quale è stato avviato un procedimento di valutazione preliminare (Artt. 6, C.9) conclusasi con una nota dell'autorità competente e a attestare la Possibilità e/o necessità di sottoporre il progetto a valutazione ambientale.
La verifica di assoggettabilità alla VAS è regolamentata nell'identificazione delle procedure dall’Art. 12, Titolo II, Parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i
Questa procedura detta anche screening è finalizzata all'accertamento della Valutazione Ambientale Strategica e di un piano o un programma.
In materia di applicazione della VAS, sono sottoposti a Verifica di Assoggettabilità a VAS tutti i piani e programmi che comportano piccole modifiche o interessano aree esigue di uso locale come:
RIferimenti
va.minambiente.it, insic.it/, ingenio-web.it/, snpambiente.it, normattiva.it/
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