Fasi della Procedura di Istanza della VIA

Valutazione Impatto Ambientale

Valutazione Impatto Ambientale - Archweb

Articolo di

Categoria

Paesaggistica

Pubblicato il

29 Giugno 2023

La Valutazione di Impatto Ambientale è una procedura che si applica a progetti siano essi pubblici che privati che possano avere rilevanti impatti sull’ambiente e sul territorio. L’obiettivo della VIA è quello della prevenzione sull’impatto negativo a danno dell’ambiente di opere da realizzare creando un legame con il territorio coinvolgendo anche la popolazione interessata per la decisione finale.

Il D.lgs. 104. 2017 in riferimento alle norme di “attuazione delle direttive europee 2014.52. UE  che modifica la direttiva 2011.92. UE inerente alla progettazione di interventi sia pubblici che privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 legge n. 144. 2015, definisce le norme del procedimento rispetto i seguenti principi:

  • semplificazione, armonizzazione e razionalizzazione delle procedure ambientali;
  • rafforzamento della qualità delle procedure di valutazione di impatto ambientale;
  • revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio;
  • i ricavi derivanti dalle sanzioni amministrative che sono impiegati per attività connesse al potenziamento dell’attività di vigilanza e di monitoraggio ambientale.

Tali principi hanno portato a una revisione del Titolo III la parte seconda del D.lgs. 152. 2006 con l’inserimento di procedimenti e modifiche agli allegati.

Ambito di applicazione

Il Provvedimento Unico Ambientale (PUA) è richiesto in genere per i soggetti sottoposti a procedura di Valutazione Impatto ambientale (VIA) di competenza dello stato.
In caso di la competenza sia attribuita allo Stato, l’autorità competente è il Ministero dell’Ambiente del Territorio e del Mare (MATTM) e Direzione generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali (DVA)
L’istruttoria tecnica finalizzata all’individuazione del parere sulla base del quale sarà emanato il parere di VIA a seguito del parere acquisto del Ministro dei beni e delle attività culturali del turismo attraverso la Commissione Tecnica di Verifica di impatto Ambientale – VIA e VAS (CTVA).

FASI DELLA PROCEDURA

1. Presentazione dell’istanza

Il proponente invia alla Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali (DVA) l’istanza per l’inizio del procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) utilizzando l’apposito modulo disponibile sul portale delle valutazioni ambientali.

https://va.minambiente.it/it-IT/ps/DatiEStrumenti/Modulistica

Alla richiesta di istanza deve essere allegata anche in formato digitale la seguente documentazione, predisposta secondo le specifiche tecniche per la trasmissione e predisposizione della stessa, per le procedure di VIA e VAS ai del D. Lgs. 152/2006:

  • il progetto di fattibilità tecnico economica (o eventuale diverso livello di progettazione);
  • lo studio di impatto ambientale e  la sintesi (non tecnica);
  • le informazioni su gli eventuali impatti transfrontalieri del progetto;
  • utilizzando l’apposito modulo effettuare l’affissione di un Avviso pubblico  sul Portale delle Valutazioni Ambientali. Il modulo si può trovare nella “Specifiche tecniche e Modulistica” del sito;
  • il valore delle opere da realizzare e l’importo del contributo versato ai sensi dell’art.33 del D.Lgs.152/2006 attraverso la dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
  • copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo per gli oneri istruttori;
  • il responso della procedura di dibattito pubblico eventualmente svolta ( D.Lgs.50/2016, artt. 22).

Per poter procedere all’avvio di una procedura di VIA in alcuni casi può essere necessaria la predisposizione e trasmissione di documentazione ulteriore in relazione alla specificità progetto:

  • valutazione di impatto sanitario: deve essere adottata in conformità con il decreto del Ministro della Salute come ad esempio per le centrali termali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, e centrali termiche oppure altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 mw;
  • piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo in conformità con il d.p.r. 120/2017 articolo 9 e 5.

2. Verifica preliminare amministrativa

Il responsabile del procedimento a cui viene assegnata la documentazione trasmessa dal proponente acquisita dalla DVA, effettua la verifica amministrativa sulla validità dell’istanza e la regolarità degli allegati, compreso il pagamento dei contributi per gli oneri istruttori.
In concomitanza viene verificata la documentazione in formato digitale e la sua relativa conformità, per la pubblicazione sul portale delle valutazioni ambientali. La verifica amministrativa si svolge entro 15 giorni dall’acquisizione dell’istanza e della documentazione allegata.

3. Richiesta e acquisizione integrazioni per procedibilità

La DVA nel caso in cui riscontri una documentazione incompleta, richiede al proponente un’integrazione con il termine perentorio per la trasmissione fissato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Portale delle Valutazioni Ambientali, l’Autorità competente. Decorso tale termine, qualora la documentazione risulti ancora incompleta, l’istanza sarà archiviata.

4. Avvio del procedimento, consultazione pubblica e acquisizione pareri.

A seguito della verifica della completezza della documentazione allegata, essa viene trasmessa dal proponente ed è immediatamente pubblicata sul portale delle valutazioni ambientali. È fatta salva la facoltà di indicare, da parte del proponente nell’ambito dell’istanza, la documentazione da pubblicare, a seguito della copertura di segreto industriale in modo da garantire tutela e riservatezza. La DVA a questo punto verifica la richiesta e esprime parere motivato.

Contestualmente alla pubblicazione della documentazione, la DVA, abbiamo la comunicazione via PEC dell’avvenuta pubblicazione dei documenti inerenti sul sito web di tutte le amministrazioni ed enti locali potenzialmente interessati (autorità di bacino distrettuale, regione, provincia, città metropolitana, Ecc..). La comunicazione della trasmissione e comunicata anche al proponente ed alla CTVA per l’avvio dell’istruttoria tecnica di competenza.

Pubblicazione dell’avviso dal proponente sul proprio sito web nella sezione avvisi al pubblico VIA (https://va.minambiente.it/it-IT/Procedure/AvvisiAlPubblico)

Le amministrazioni interessate di cui al punto precedente, hanno l’obbligo della comunicazione sul proprio sito nella sezione albo pretorio informatico la data della pubblicazione dell’avviso al pubblico nel portale delle valutazioni ambientali rappresenta l’avvio del procedimento ufficiale, ai fini della decadenza dei termini di tutte le successive fasi per l’adozione del provvedimento di VIA. I termini sono da considerarsi perentori ai sensi della legge 241/ 1990 e successive modificazioni inerenti al procedimento amministrativo.

Chiunque sia titolare di interesse pubblico può presentare le proprie osservazioni alla DVA secondo le modalità indicate nel portale nella sezione invio (https://va.minambiente.it/it-IT/ps/Procedure/InvioOsservazioni), entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso.

Entro il medesimo termine sono acquisiti dalla DVA in modalità telematica i pareri delle amministrazioni degli enti pubblici coinvolti nel procedimento di avvio.
Per la scadenza del termine, tutte le informazioni in merito, la documentazione tecnica, le osservazioni e i pareri pervenuti, sono accessibile tramite la sezione “procedure” o “ricerca”.

5. Controdeduzioni proponente, richieste acquisizione integrazioni, pubblicazione nuovo avviso, nuova consultazione.

A seguito della fase di consultazione pubblica, l’iter prevede diverse fasi ordinarie:

Controdeduzioni

Il proponente può presentare alla DVA le proprie controdeduzioni e osservazioni entro 30 giorni dalla fase successiva di consultazione pubblica. 

Richiesta di integrazioni 

In caso il proponente presenti controdeduzioni, decorso tale termine, entro i successivi 30 giorni, su proposta della CTVA, la DVA può richiedere integrazioni della documentazione presentata dal proponente. 
La richiesta di integrazione e modifiche può essere presentata una sola volta nel corso dell’intera procedura. 
Le medesime integrazioni trasmesse dal proponente non possono superare i 30 giorni decorsi dalla data della richiesta da parte della DVA.
Si procede all’archiviazione della domanda qualora il proponente non presenti la documentazione di integrazione richiesta dalla DVA entro il termine stabilito nella comunicazione

Sospensione

La sospensione può essere richiesta o concessa una sola volta per l’intera procedura; il proponente può inoltre con adeguate motivazioni, chiedere la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa entro i 180 giorni. Decorso tale termine qualora la documentazione non sia pervenuta in tempo l’istanza si conclude l’ archiviazione della medesima.

Nuova pubblicazione e nuova consultazione

Qualora la CTVA e/o la DVA ritenga positive le motivazioni, e che le modifiche o integrazioni apportate la documentazione siano rilevanti per il pubblico interesse, entro 15 giorni dalla data della ricezione della documentazione, con apposita comunicazione al proponente trasmette il nuovo avviso entro 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, l’avviso sarà successivamente pubblicato sul sito. 

Questa fase di consultazione pubblica seguono proprie controdeduzioni e osservazioni sui pareri pervenuti; a seguito trasmette il nuovo avviso entro 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione e tale avviso sarà poi pubblicato sul portale delle valutazioni ambientali. 

A seguito di questa nuova pubblicazione si procederà con l’acquisizione di osservazioni e di consultazione pubblica per la durata di 30 giorni, relative alle sole modifiche e/o integrazioni apportate dagli elaborati progettuali della documentazione integrati.

6. Valutazione, parete della CTVA – Schema di provvedimento

A seguito dei punti sopra indicati e sulla corretta regolarità dell’iter procedurale, la Commissione Valutazione Impatto Ambientale VIA-VAS (CTVA) procede allo svolgimento dell’istruttoria tecnica per verificare l’impatto ambientale sul progetto.

Il parere della CTVA viene approvato in assemblea e inviato alla DVA che provvede alla predisposizione dello schema di provvedimento di VIA da sottoporre alla firma del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare per la successiva autorizzazione. 

Il parere della proposta dello schema del provvedimento di VIA devono concludersi entro 60 giorni dalla scadenza del termine delle consultazioni pubbliche.

In caso di ulteriori indagini e accertamenti di particolare complessità la DVA può predisporre di ulteriori tempi per accertamenti e procedure non superiore comunque a 30 giorni, in questo caso comunicherà celermente via PEC la proroga del termine al proponente, inserendo le adeguate motivazioni e le ragioni, specificando inoltre il termine entro quale sarà emanato il procedimento di VIA.

7. Adozione del provvedimento VIA

Il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare provvede ad adottare il provvedimento di via entro 60 giorni dall’acquisizione dello schema del provvedimento predisposto dalla DVA, Previa acquisizione del concerto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo che deve essere reso entro 30 giorni dalla richiesta da parte della DVA.

Decorso tale termine, su istanza del proponente o dei ministri interessati il provvedimento è rimesso alla delibera del Consiglio dei Ministri che si esprime entro 30 giorni.

Il provvedimento di via e immediatamente pubblicato sul portale delle valutazioni ambientali nella sezione provvedimenti (https://va.minambiente.it/it-IT/Procedure/Provvedimenti)

Le fasi della realizzazione della procedura VIA  implicano l’elaborazione di un rapporto ambientale; o svolgimento di consultazioni; la definizione e approvazione del piano sulla base del rapporto ambientale e delle consultazioni; l’informazione sulla decisione assunta; l’attivazione di un sistema di monitoraggio per controllare gli effetti ambientali prodotti con l’attuazione del piano.

Benefici 

Uno degli aspetti principali del costante aumento della sensibilizzazione del tema inerente alla tematica ambientale è la ricerca di un costante miglioramento della qualità della vita fornendo un quadro conoscitivo quanto più completo possibile a vantaggio della tutela ed attenuazione del danno attraverso la progettazione tempestiva ed intervento di prevenzione.
Vengono migliorati i rapporti tra cittadini ed amministrazioni attraverso il coinvolgimento alla valutazione dei procedimenti con i soggetti proponenti.
Vengono migliorati gli iter di gestione e autorizzazione, facilitando l’individuazione di procedure/opzioni alternative di sviluppo sostenibile.

Soggetti coinvolti e settori di applicazione

I soggetti coinvolti per quanto riguarda la VAS e VIA coinvolti nell’applicazione di progetti, piani e programmi sono gli enti pubblici  quali Regioni, Province e Comuni, ad eccezione delle strutture dell’ente.

Limiti di utilizzo

Le limitazioni di utilizzo della VAS sono prevalentemente di tipo qualitativo e lo sforzo è quello dell’individuazione di indicatori per il calcolo dell’incidenza. Per superare il limite l’ISPRA pubblica un catalogo di obiettivi-indicatori per la valutazione del contesto ambientale.

Riferimenti:
va.minambiente.it , insic.it, ingenio-web.it, sinanet.isprambiente.it, treccani
Foto copertina: Marcin Jozwiak su Unsplash

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