Categoria

BIM news

Il Building Information Modeling (acronimo: BIM, in italiano: Modello d’Informazioni di un Edificio) indica un metodo per l’ottimizzazione della pianificazione del progetto di architettura.
Il BIM è in grado di migliorare la pianificazione, la progettazione, la costruzione e la gestione degli edifici.
Nel settore architettonico il progettista “BIM oriented” dimostra la sua maggiore efficienza rispetto a chi lavora ancora con pacchetti informatici “non BIM” proprio nella facilità di dialogo e integrazione con tutti quegli strumenti informatici che riguardano il computo metrico, l’elaborazione di immagini fotorealistiche, il catasto come anche la certificazione energetica.
Essere in grado di trasferire velocemente il progetto senza perdite qualitative, permette a chi lavora in modalità BIM di fornire ai propri referenti tutte le informazioni necessarie per la prosecuzione del progetto. Il modello tridimensionale è “ricco” di informazioni (da quelle più semplici riguardanti volume e dimensioni a quelle più complesse riguardanti materiale, aspetto, caratteristiche tecniche) che non vengono perse nella comunicazione ad altri studi ed altre piattaforme informatiche. È evidente il vantaggio di questo approccio progettuale.
Il decreto 560/2017 pubblicato il 12 Gennaio 2018 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti stabilisce le modalità ed i tempi di introduzione progressiva dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia (BIM) e le infrastrutture in attuazione dell’articolo 23, comma 13, del decreto legislativo 18 Aprile 2016, n. 50, ‘Codice dei contratti pubblici’.
Il nuovo provvedimento prevede la possibilità per le stazioni appaltanti, le amministrazioni concedenti e gli operatori economici, di una progressiva introduzione di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione delle opere e relative verifiche, che in futuro saranno resi obbligatori.
In particolare, l’art. 5 prevede che le stazioni appaltanti possano richiedere l’uso del BIM, ma solo ove abbiano già effettuato gli adempimenti preliminari indicati nell’art. 3 – formazione del personale, adozione di un apposito piano di acquisizione e manutezione degli strumenti informatici necessari – e solo per le opere la cui progettazione sia stata attivata alla data di entrata in vigore del decreto (art. 9, c. 2).
Ai sensi dell’art. 6, gli obblighi di utilizzazione delle nuove metodologie avranno invece decorrenze diverse: dal 1° gennaio 2019 per i lavori complessi relativi alle opere con importo a base di gara superiore ai 100 mln di euro; dal 1° gennaio 2020 per i lavori complessi relativi alle opere con importo a base di gara superiore ai 50 mln di euro; dal 1° gennaio 2021 per i lavori complessi relativi alle opere con importo a base di gara superiore ai 15 mln di euro; dal 1° gennaio 2022 per i lavori complessi relativi alle opere con importo a base di gara superiore alle soglie comunitarie; dal 1° gennaio 2023 per le opere con importo a base di gara superiore ad 1 mln di euro.

categorie blocchi cad consigliate

Abitazioni - Tipologie residenziali

Alberghi - Hotel

Asili nido - Scuole materne

Auditorium - Cinema - Teatri

Biblioteche - Centri culturali

Impiantistica

Musei - Spazi espositivi

Coperture - Tetti

Facciate continue - Curtain wall

Fondazioni

Murature

Pareti ventilate

Porte e finestre - Infissi

Solai tipologie e tecnologia

Strutture in cemento armato