Crediti formativi per architetti

Perché sono così importanti?

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Categoria

Software e Formazione

Pubblicato il

29 Giugno 2023

Crediti formativi per architetti: perché sono così importanti?

La formazione continua è entrata in vigore, come per altre categorie professionali, anche per gli architetti. Ormai da quasi 4 anni (precisamente dal 15 dicembre 2016) il CNAPPC, il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, ha diramato le linee guida per l’aggiornamento e lo sviluppo professionale obbligatorio per tutti i professionisti iscritti all’albo degli architetti.
Ogni triennio, gli architetti devono accumulare 60 crediti formativi professionali, di cui almeno 12, obbligatoriamente, da attività di aggiornamento e sviluppo professionale sui temi di deontologia e discipline ordinistiche. L’obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo alla prima iscrizione all’ordine.
Le attività di formazione e aggiornamento sono finalizzate a:

  • salvaguardare l’interesse della collettività e le aspettative dei committenti;
  • tutelare la qualità architettonica affinando la competenza tecnica e professionale sia dei dipendenti che dei liberi professionisti;
  • far progredire sia il libero professionista che il dipendente nello studio e nell’approfondimento culturale, tecnico e scientifico per un esercizio professionale di qualità;
  • rendere le attività di aggiornamento e sviluppo professionale accessibili a tutti cercando di contenerne i costi.

Nonostante sia consigliata a tutti i membri dell’albo e sia fondamentale per il prosieguo dei lavori, la formazione continua non è obbligatoria per gli iscritti con più di venti anni nell’albo e più di 70 anni di età.
Ci sono anche altri casi in cui è possibile richiedere l’esonero dall’attività:

  • maternità, paternità e adozione (l’obbligo formativo in questi casi è ridotto di 20 CFP, di cui 4 per deontologia e discipline ordinistiche);
  • malattia grave o infortunio (nel caso in cui determinino un’interruzione dell’attività di almeno sei mesi consecutivi);
  • docenti universitari a tempo pieno (siano essi ordinari, associati o ricercatori);
  • iscritti che non esercitano la professione, a patto che la loro inattività duri da tre anni consecutivi;
  • impedimento derivante da forza maggiore (situazioni eccezionali che vanno comunque documentate a dovere).

A cosa si va incontro con il mancato ottenimento dei 60 crediti formativi?
I professionisti iscritti all’albo che non ottengono il numero necessario di crediti formativi al termine del triennio sono punibili con due diverse sanzioni:

  • censura;
  • sospensione.

La censura si applica quando la mancanza di crediti è pari o inferiore a 12 CFP, si tratta di una dichiarazione formale in cui si notifica l’inadempienza.
La sospensione invece si applica nel caso in cui la mancanza sia superiore a 12 CFP e comporta per l’architetto inadempiente una cessazione dell’esercizio professionale la cui durata è proporzionale al numero di crediti mancanti.

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