1 Il contesto italiano
In Italia, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il supporto del gruppo di lavoro da esso istituito e formato da rappresentanti dello stesso Ministero, dell’Inail e delle Regioni, ha contribuito a fornire recentemente un insieme di documenti di riferimento per l’allestimento e la gestione delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare nella produzione e realizzazione di spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di manifestazioni fieristiche.
Dal punto di vista legislativo, il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (cosiddetto ‘Decreto del fare’), coordinato con la legge di conversione 8 agosto 2013, n. 98, recante ‘Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia’, stabilisce che gli ‘spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e le manifestazioni fieristiche’ siano inseriti nel campo di applicazione del titolo IV ‘Cantieri temporanei o mobili’ del d.lgs 81/08 e s.m.i..
Il ‘Decreto palchi e fiere’, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2014, prende in considerazione sia gli ‘spettacoli musicali, cinematografici e teatrali’ che le ‘manifestazioni fieristiche’.
La circolare n. 35 del 24 dicembre 2014 pubblicata dal Ministero del lavoro, su conforme parere dello stesso gruppo di lavoro, contiene le ‘Istruzioni operative tecnico-organizzative per l’allestimento e la gestione delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare nella produzione e realizzazione di spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di manifestazioni fieristiche alla luce del decreto interministeriale 22 luglio 2014’. 
Rispetto a quanto programmato mancano solamente gli ‘Indirizzi operativi tecnico-organizzativi per l’allestimento e la gestione delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare nella produzione e realizzazione di spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di manifestazioni fieristiche, alla luce del decreto interministeriale 22 luglio 2014’ sui quali il gruppo di lavoro sta lavorando.


Figura 1 – 1 Allestimento di un palco – Criticità riguardanti la circolazione di automezzi

I tre documenti, il decreto legislativo, la circolare ministeriale e gli indirizzi operativi, intendono colmare lacune ed incertezze riguardanti le attività di montaggio e smontaggio delle opere temporanee e le attrezzature da impiegare nella produzione e nella realizzazione di spettacoli ed eventi simili, con particolare riguardo alla progettazione, al montaggio e allo smontaggio, all’allestimento delle stesse in sicurezza che tenessero conto delle particolari esigenze del contesto operativo.
Di seguito vengono riportati i principali contenuti dei documenti pubblicati nonchè considerazioni ed indicazioni desunte dalla normativa tecnica di settore e da prassi consolidate. Per quanto riguarda il decreto e la circolare, si tratterà solo il capo I, che tratta gli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali, escludendo il capo II riguardante le manifestazioni fieristiche.
In Appendice, vengono riportati per esteso il decreto interministeriale 22 luglio 2014 e la circolare n. 35 del 24 dicembre 2014.

1.1 Definizioni
Opera Temporanea (OT)
Nella legislazione italiana non è presente una definizione per OT. Nel presente documento si propone la seguente definizione: si intende per opera temporanea (OT) impiegata per spettacoli musicali,  cinematografici e teatrali, un’opera di ingegneria civile che è progettata per essere montata e smontata diverse volte, caratterizzata dalla temporaneità, in quanto deve essere rimossa dopo il raggiungimento degli scopi per i quali è stata concepita e comunque entro i periodi previsti dal progettista e che può essere successivamente riutilizzata dopo adeguati controlli. 
L’OT considerata nel presente documento è il palco che è costituito da una pedana, dalle strutture verticali e dalla struttura di copertura.
 
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