VIA – Valutazione Impatto Ambientale

Procedura - Processi - Funzionalità - Adeguamento alla normativa europea

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Paesaggistica

Pubblicato il

29 Giugno 2023

Generalità

A livello europeo la direttiva n. 337 del 27. 06. 1985 inerente il VIA – Valutazione Impatto Ambientale coinvolge soggetti siano essi pubblici che privati.

Nella realizzazione di grandi opere dunque bisogna considerare l’impatto che esso avrà sull’ambiente, le ripercussioni che questo avrà sul paesaggio, la flora, la fauna e sulla vita dell’uomo.

A livello europeo nel 1991 l’ONU patrocina l’adozione di una Convenzione sull’Impatto Ambientale in ambito Transfrontaliero (Convention on Enviromental Impact Assessement in a Transboundary Context) in accordo con 27 paesi, comprendenti la Comunità Europea; lo scopo della convenzione è quello di produrre valutazioni ed attività finalizzate alla salvaguardia ambientale in più Paesi.

A seguito del Convention on Enviroment Impact (1997), nella sua evoluzione e modifica, arriva alla definizione di una nuova disciplina concernente la valutazione dell’impatto ambientale con la dir. 2014/52/UE E, introduce il diritto comunitario alla valutazione ambientale strategica (VAS).

La VAS Mira ad uno sviluppo e promozione sostenibile atto a garantire un elevato livello di protezione ambientale, considerando l’integrazione di essa attraverso l’adozione e l’elaborazione di piani e programmi.

La Valutazione Strategica e dunque un’analisi preventiva degli effetti che potrebbero verificarsi sull’ambiente nell’attuazione di determinate azioni e pianificazioni sul paesaggio.

Le linee guida e i contenuti generali vengono fissati dalla direttiva comunitaria e contenuti nella VAS, ogni Stato membro ha il compito di elaborare specifiche procedure per ciascun Paese attraverso l’elaborazione di piani e programmi.

Le procedure ambientali in Italia

Con l’introduzione del Codice Ambientale D. Lgs 152/2006, nelle sue successive integrazioni tra le sue modifiche sostanziali, si introduce la disciplina del’AIA (in precedenza contenuta nel D.Lgs 59/2005) che coordina le procedure di VIA e VAS semplificandone l’iter di approvazione.

Con il D.Lgs. n.46/2014 vengono introdotte ulteriori modifiche alla Parte II ed in particolare all’AIA, per dare applicazione alla dir. 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali. Nel D.L 91/2014, con. con modif. in L. 116/2014, invece troviamo le modifiche in materia di VIA in riferimento alle nuove direttive Europee. Nella versione aggiornata al 2020 riscontriamo nello specifico:

Parte II: Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC)

Allegati della Parte II:

  1. Allegato I – Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all’articolo 12.
  2. Allegato II – Progetti di competenza statale.
  3. Allegato III – Progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
  4. Allegato IV – Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
  5. Allegato IV-bis – Contenuti dello Studio Preliminare Ambientale di cui all’articolo 19 (allegato introdotto dall’art. 22 del d.lgs. n. 104 del 2017).
  6. Allegato V – Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 19 (allegato così sostituito dall’art. 22 del d.lgs. n. 104 del 2017).
  7. Allegato VII – Contenuti dello Studio di impatto ambientale di cui all’articolo 22 (allegato così sostituito dall’art. 22 del d.lgs. n. 104 del 2017).

Titolo III:  si trova la definizione della procedura inerente alla  VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE, trasformata dalle modifiche introdotte dal d Lgs. 104/2017. Nello specifico:

  • Art. 19 – Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA
  • Art. 20 – Definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA
  • Art. 21 – Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale
  • Art. 22 – Studio di impatto ambientale
  • Art. 23 – Presentazione dell’istanza, avvio del procedimento di VIA e pubblicazione degli atti
  • Art. 24 – Consultazione del pubblico, acquisizione dei pareri e consultazioni transfrontaliere
  • Art. 24-bis – Inchiesta pubblica
  • Art. 25 – Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA
  • Art. 26 – Integrazione del provvedimento di VIA negli atti autorizzatori
  • Art. 27 – Provvedimento unico in materia ambientale
  • Art. 27-bis – Provvedimento autorizzatorio unico regionale (nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale)
  • Art. 28 – Monitoraggio
  • Art. 29 – Sistema sanzionatorio

La VIA è l’iter procedurale al quale deve essere sottoposto un impianto oppure un’opera al fine di prevedere il suo impatto sull’ambiente; a tal proposito vengono identificate le possibili alternative ed interventi per minimizzare l’incidenza a favore della salvaguardia. 

La procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale si applica solo ai soggetti siano essi pubblici o privati che possono avere una incidenza ambientale importante, così come definito dall’articolo 1 della direttiva 85/337/CE.

Le procedure nell’identificazione degli effetti, siano essi diretti e indiretti, per lavori realizzati per piani e programmi che incidono sui seguenti fattori e le loro reciproche interazioni:

  • Flora, fauna, e uomo.
  • Clima, paesaggio, aria, acqua e suolo.
  • Patrimonio culturale e beni materiali.

I progetti riguardano la realizzazione di lavori su impianti, la costruzioni e le opere interventi sul paesaggio (comprese anche quelle derivanti dall’utilizzo del suolo e lo sfruttamento delle sue risorse). Il committente finale dunque chiederà l’autorizzazione all’autorità competente all’esecuzione.

Il 21 Luglio 2017 entra in vigore la nuova disciplina per la valutazione di impatto ambientale, introdotta con il D. Lgs. Del 16 giugno 2017, numero 104, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 06. 07. 2017. Sostanziali modifiche intervengono nel provvedimento, riguardante i progetti sia pubblici che privati, inerenti alla direttiva  europea 2014. 52.UE del P.E.C. (che mod. la direttiva 2011.92.UE)

L’attuale disciplina di VIA viene modificata per procedere alla Verifica di Impatto Ambientale (VIA), per rendere più efficaci le procedure aumentando il livello di tutela ambientale. 

In questo modo contribuire, allo sblocco potenziale derivato dagli investimenti in opere infrastrutture per rilanciare la crescita sostenibile, attraverso la correzione delle criticità riscontrate da amministrazioni e imprese.

Il decreto risponde all’esigenza di superare la frammentazione dell’iter procedurale per quanto riguarda sia la conclusione del procedimento di VIA (circa 3 anni), per la verifica di assoggettabilità (11,4 mesi) dovuto al rallentamento dell’iter valutativo dei progetti e alla dispersione delle competenze normative e regolamenti tra Stato e Regioni.

Nello specifico tra gli elementi maggiormente significativi della riforma abbiamo:

  • Il proponente può richiedere in alternativa al provvedimento ordinario di VIA, Il rilascio di un “provvedimento unico ambientale”, che coordini e sostituisca tutti i titoli abilitativi o autorizzativi riconducibili ai fattori ambientali.
  • La riduzione complessiva dei tempi per la conclusione del procedimento, applicando la sostituzione amministrativa in caso di inadempienza nel caso in cui il termine divenuto perentorio non venga rispettato, secondo la disciplina amministrativo-contabile.
  • L’applicazione di una norma transitoria al fine di integrare la presente proposta e agevolare i procedimenti pendenti.
  • La nuova definizione degli “impatti ambientali”, riformulata secondo le prescrizioni della direttiva della UE; Integrando il concetto di effetti significativi diretti e indiretti di un progetto sulla popolazione, la salute umana, il patrimonio culturale e del paesaggio.
  • Ho la possibilità di presentare elaborati progettuali e di dettaglio equivalenti a quelli di uno studio di fattibilità; consentendo di poter valutare gli impatti e di aprire un confronto con le autorità competenti in qualsiasi momento.
  • Nella fase di “screening” sarà sufficiente uno studio preliminare ambientale, e non più il parere obbligatorio della verifica di assoggettabilità.
  • Qualora sussistano delle modifiche o estensione di opere esistenti, si inoltra all’autorità competente la richiesta di un “pre-screening” della valutazione preliminare del progetto e l’individuazione della procedura da avviare.
  • La costituzione di un comitato tecnico di supporto, che a tempo pieno si occuperà di accelerare rendere più efficaci le istruttorie. Per migliorare la performance e di organizzare il funzionamento della commissione per la valutazione di impatto ambientale.
  • Uniformazione delle procedure su tutto il territorio nazionale, modulando le diverse competenze e la ripartizione di compiti tra Stato e Regioni.
  • La completa digitalizzazione dei processi informativi.

La procedura di valutazione di impatto ambientale

Nell’allegato I alla direttiva comunitaria sono elencati i progetti sottoposti a VIA. Qualora il progetto da realizzare risulti incluso in questo allegato, il committente (articolo 5 della direttiva), dovrà fornire tutta la documentazione prevista al successivo allegato IV:

  • Descrizione delle caratteristiche fisiche del progetto e delle esigenze di uso del suolo in fase di costruzione e funzionamento.
  • Descrizione dei processi produttivi.
  • La valutazione della qualità, della tipologia di residui ed emissioni previsti durante lo sviluppo del progetto derivanti dall’attività proposta, come ad esempio l’inquinamento delle acque, l’inquinamento acustico, l’inquinamento dell’acqua ecc..

Le principali alternative del committente prese in esame, mediante una descrizione sommaria:

  • Valutazione potenziale degli impatti relativi sull’ambiente.
  • Valutazione potenziale degli impatti rilevanti sui vari comportamenti ambientali, dell’acqua, della fauna, della flora, dell’aria, della popolazione, del suolo, dei beni materiali, del clima, del patrimonio architettonico ed archeologico, del paesaggio, e delle interazioni tra questi fattori.
  • Riassunto in forma breve non tecnica delle informazioni trasmesse.
  • Sommario delle eventuali difficoltà.
  • Tale documentazione risulta di rilevante importanza sia per l’acquisizione dei pareri delle autorità competenti, ma anche per richiedere l’autorizzazione. competenti, ma anche per richiedere l’autorizzazione.
  • Nel caso in cui il progetto non rientri nell’allegato I il committente deve verificare se l’opera sia comunque menzionata nell’allegato II della direttiva. A proposito va rilevato anche l’articolo 4, paragrafo 2 che disciplina i criteri degli Stati membri che definiscono la procedura di valutazione di impatto ambientale nell’allegato 2.

La valutazione di impatto ambientale (VIA) così come definita nel D.Lgs. 152/2006 artt. 23-25, mira alla protezione della salute umana contribuendo ad una migliore qualità ambientale e di vita.

La VIA dunque individua e valuta in modo sistematico gli impatti ambientali di un progetto; è l’unica disciplina riguardante gli impatti sulla salute.

Per la normativa comunitaria la VIA è una procedura di supporto alle decisioni, con l’obiettivo della valutazione preventiva degli effetti dell’ambiente di proposte in essere. Tale procedura, prevede tra l’altro, la partecipazione a confronto di diversi soggetti:  

  • il soggetto proponente (committente), che formula la domanda di autorizzazione e stila il documento di impatto ambientale;
  • l’autorità competente che rilascia almeno l’autorizzazione finale e provvede all’attività di consultazione e revisione della documentazione presentata dal committente;
  • il pubblico interessato, che deve essere informato circa i contenuti dell’azione proposta e alle modalità di svolgimento della procedura. L’obiettivo della VIA e quella di migliorare le decisioni e la progettazione di attività che possono influire positivamente sull’impatto sull’ambiente, a garanzia e tutela del sistema ambientale. Inoltre si pone l’obiettivo di qualificare la procedura in esame per evitare conseguenze irreversibili sulle risorse ambientali.

AMBITO DI APPLICAZIONE E COMPETENZE

Sono soggetti alla procedura di competenza statale: 

  • Elenco progetti Allegato II, parte Seconda del D.Lgs. 152/2006.
  • Elenco progetti  Allegato II-bis, parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, inerenti a opere di interventi di nuova realizzazione, che ricadono, seppur parzialmente, all’interno di aree protette naturali  (rete Natura 2000).
  • Elenco progetti Allegato II, parte Seconda del D.Lgs. 152/2006; E utili per lo sviluppo ed il collaudo di nuove metodologie o prodotti che non sono utilizzati per più di due anni, considerando se l’autorità competente a seguito di verifica dell’assoggettabilità a VIA, si esprima in merito all’impatto ambientale significativo.
  • Elenco e modifica progetti Allegato II, parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 che comportino il superamento dei valori limite stabiliti.

Modifiche ed estensioni progetti elencati Allegato II e II-bis, parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 qualora a seguito della verifica di assoggettabilità a VIA , L’esito a produrre impatti ambientali significativi e negativa.

Elenco progetti Allegato II-bis, parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 qualora a seguito della verifica di assoggettabilità a VIA , In ottemperanza ai criteri e le soglie definite dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30.03.2015, la valutazione dell’autorità, si esaurisce con una valutazione di impatto ambientale significativa e dunque negativa;

I progetti di cui all’allegato II e II-bis nel quale è stato avviato un procedimento di valutazione preliminare (Artt. 6, C.9) conclusasi con una nota dell’autorità competente e a attestare la Possibilità e/o necessità di sottoporre il progetto a valutazione ambientale.

Procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS

La verifica di assoggettabilità alla VAS è regolamentata nell’identificazione delle procedure dall’Art. 12, Titolo II, Parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i

Questa procedura detta anche screening è finalizzata all’accertamento della Valutazione Ambientale Strategica e di un piano o un programma.

In materia di applicazione della VAS, sono sottoposti a Verifica di Assoggettabilità a VAS tutti i piani e programmi che comportano piccole modifiche o interessano aree esigue di uso locale come: 

  • Allegati dal II al IV del D.Lgs 152/2006 e s.m.i e elaborati per la gestione della qualità ambientali in diversi settori (agricolo, forestale, pesca, energetico,gestione dei rifiuti, industriale, destinazione dei suoli ecc..)
  • Art. 5 D.P.R. 357/1999 e s.m.i. in riferimento ai possibili impatti sulla conservazione dei siti a protezione speciale.

Riferimenti
va.minambiente.it, insic.it/, ingenio-web.it/, snpambiente.it, normattiva.it/
Foto copertina: Thomas Richter su Unsplash

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