Lavoro di Architetto

Responsabilità professionale, casi pratici e prevenzione del contenzioso

Il lavoro dell'architetto

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Approfondimenti

Pubblicato il

03 Novembre 2025

Il lavoro di architetto, per sua natura, si colloca all’intersezione tra creatività progettuale e rigore tecnico-normativo.

Nonostante la presenza di normative chiare e la professionalità richiesta per operare nel settore, questa figura professionale è spesso esposta a rischi giuridici significativi. La responsabilità professionale non riguarda solo eventuali errori di progettazione, ma si estende ad una molteplicità di ambiti: direzione lavori, sicurezza, rapporti con la committenza, rispetto delle norme edilizie, e molto altro ancora.

Vediamo di seguito una panoramica chiara in merito al lavoro di architetto e alla responsabilità professionale che gli viene attribuita, analizzando i casi più frequenti di contenzioso e offrendo indicazioni concrete per la prevenzione.

Lavoro di architetto: responsabilità, ambiti e definizioni

Il lavoro che svolge un architetto non è mai fine a sé stesso e non si conclude con la consegna del progetto: egli rimane infatti sempre legalmente responsabile per ogni attività che rientri nelle sue prestazioni professionali.

Le responsabilità si suddividono principalmente in:

  1. Responsabilità civile: deriva da errori od omissioni che causano danni patrimoniali o materiali al committente o a terzi;
  2. Responsabilità penale: si attiva nei casi in cui vi siano violazioni gravi, come l’abuso edilizio, la falsificazione di documenti tecnici oppure violazioni della normativa sulla sicurezza;
  3. Responsabilità amministrativa: si manifesta in caso di violazioni delle normative urbanistiche o edilizie (es. mancanza del permesso di costruire o difformità non sanabili);
  4. Responsabilità deontologica: è disciplinata dal Codice Deontologico degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori, Architetti Iunior e Pianificatori Iunior Italiani, aggiornato da ultimo con la Circolare n. 147 del 27/11/2024 e in vigore dal 2 dicembre 2024. Può comportare sanzioni disciplinari (richiamo, censura, sospensione o radiazione).

Nel concreto, la responsabilità dell’architetto può essere diretta (es. un errore di calcolo strutturale) oppure indiretta (es. omesso controllo sul cantiere in fase esecutiva, anche se causato da un’impresa).

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Incongruenze, ritardi, difformità: casi più frequenti di contenzioso

Secondo i dati raccolti dal Consiglio Nazionale degli Architetti PPC e dalle compagnie assicurative operanti nel ramo della responsabilità civile professionale, i contenziosi più frequenti generalmente coinvolgono:

  • Errori progettuali: ad esempio, incongruenze tra elaborati, carenze funzionali o violazioni delle normative tecniche (es. norme antisismiche, barriere architettoniche, distanze legali). Tali errori possono generare danni economici rilevanti, sia in fase di costruzione che post-occupazione;
  • Direzione lavori inadeguata: l’omesso controllo sul cantiere è tra le cause principali di responsabilità civile nel lavoro dell’architetto. Anche se l’impresa esecutrice è formalmente responsabile delle opere, l’architetto direttore dei lavori deve vigilare su conformità e sicurezza;
  • Ritardi: il mancato rispetto delle tempistiche progettuali o esecutive può comportare risarcimenti verso il committente, in caso di danni economici accertati;
  • Difformità edilizie: l’approvazione di varianti non conformi o la sottoscrizione di attestazioni mendaci in sede di SCIA o fine lavori espone il professionista a gravi responsabilità, anche penali.

Un caso tipico è quello dell’edificio completato ma poi oggetto di ordinanza di demolizione per irregolarità edilizie. Anche se tali difformità derivano dall’impresa, l’architetto può essere chiamato in causa per mancato controllo.

Assicurazione RC professionale: obblighi e coperture effettive

A partire dal 2013 (ai sensi del d.P.R. n. 137/2012), per tutti i liberi professionisti iscritti ad un Ordine, è obbligatoria la stipula di una polizza di responsabilità civile professionale.

La mancata stipula comporta sanzioni disciplinari e può avere gravi ricadute economiche in caso di richiesta di risarcimento. Non tutte le polizze però offrono la stessa copertura, pertanto è fondamentale verificare con attenzione che siano inclusi:

  • Errori materiali e progettuali (compresi quelli commessi da eventuali collaboratori);
  • Attività di direzione lavori;
  • Attività di coordinamento della sicurezza;
  • Estensione postuma (copertura per errori commessi durante la validità della polizza, anche se il danno emerge in seguito).

Un punto critico inoltre è la retroattività (è importante che la polizza copra anche attività svolte prima della stipula) così come la franchigia (spesso l’importo minimo a carico del professionista può essere significativo).

Infine, nel caso di lavori pubblici o incarichi da parte di enti amministrativi, possono essere richieste coperture specifiche o polizze integrative.

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Buone pratiche di prevenzione del contenzioso

Oltre ad un’accurata esecuzione tecnica, la documentazione contrattuale è uno strumento essenziale di tutela nel lavoro dell’architetto.

L’adozione di pratiche chiare e verificabili può ridurre in modo significativo il rischio di contenzioso. Tra le principali raccomandazioni, si consiglia di:

  1. Definire in modo chiaro le prestazioni professionali nel contratto di incarico, specificando cosa rientra e cosa è escluso;
  2. Utilizzare modelli contrattuali aggiornati;
  3. Verbalizzare tutte le comunicazioni rilevanti con il committente e le altre figure coinvolte (RUP, impresa, collaudatori);
  4. Conservare tutta la documentazione tecnica (relazioni, disegni, mail, verbali di cantiere, fotografie), utile in sede di eventuale difesa;
  5. Chiedere conferma scritta delle varianti richieste dal committente, per evitare future contestazioni.

La redazione di un cronoprogramma dettagliato, condiviso e aggiornato, rappresenta un ulteriore strumento utile per gestire le tempistiche in modo tracciabile e responsabile.

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Lavoro di architetto: responsabilità solidale in team

I progetti edilizi sono spesso affidati a gruppi di lavoro complessi, che oltre alla figura dell’architetto coinvolgono anche ingegneri, geometri, impiantisti, coordinatori per la sicurezza ed imprese esecutrici.

In questi casi, l’architetto può trovarsi responsabile in solido con altri soggetti, anche in presenza di colpa parziale o indiretta.

Per questo motivo è essenziale:

  • Stabilire confini chiari tra le competenze di ciascun professionista (es. tramite lettere d’incarico separate);
  • Promuovere una gestione condivisa della comunicazione e del flusso informativo;
  • Documentare i passaggi critici delle scelte progettuali o esecutive condivise.

Un esempio concreto riguarda la mancata verifica di interferenze tra strutture e impianti: se il disguido genera ritardi o maggiori costi, anche l’architetto, pur non progettando l’impianto, può essere ritenuto corresponsabile per mancato coordinamento.

Il lavoro di architetto, oggi più che mai, richiede una preparazione tecnica elevata ma anche una consapevolezza giuridico-professionale strutturata e matura. In un contesto normativo articolato e con clienti sempre più informati ed esigenti, prevenire il contenzioso è parte integrante dell’attività progettuale.

Operare con precisione, tutelarsi attraverso assicurazioni adeguate, redigere documentazioni chiare e mantenere sempre un dialogo trasparente con tutti gli attori coinvolti sono elementi essenziali per svolgere il lavoro di architetto in modo sicuro, autorevole e sostenibile nel tempo.

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