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Ponteggi per l’edilizia

Impalcatura con tubi e giunti innocenti

Fotografie di esempio di un ponteggio in acciaio con sistema a tubi e giunti, ponteggio brevettato nel 1935 dall'inventore Ferdinando Innocenti (Ponteggi Tubolari Dalmine Innocenti) molto versatile e idoneo per qualsiasi tipo di impiego.     Un ponteggio standard, per poter essere costruito e utilizzato, deve essere in possesso dell'Autorizzazione Ministeriale e dei dispositivi di sicurezza previsti nel Piano di montaggio, uso e smontaggio (PIMUS). In particolare per legge deve avere:

  • Ancoraggi a muro
  • Parapetti
  • Cavallette prefabbricate idonee
  • Tavole fermapiede in acciaio
  • Scale
  • Intavolati in acciaio
  • Il distacco tra il bordo interno dell'impalcato e l'edificio non deve essere superiore ai 20 cm
  • Elemento parasassi capace di intercettare la caduta del materiale dall'alto
Nell'effettuare il montaggio è necessario assicurarsi che il piano di appoggio abbia stabilità adeguata a sopportare il peso dell'intera struttura del ponteggio in modo da creare condizioni agevoli per la realizzazione dei piani successivi. Durante le fasi di montaggio/smontaggio del ponteggio il datore di lavoro, attraverso la vigilanza continua esercitata dal preposto, deve assicurarsi che siano rispettate le misure di prevenzione e protezione di ordine generale stabilite dalla legge (impiego di imbracature e di sistemi di arresto caduta, punti di ancoraggio, guanti, scarpe, elmetto protettivo, ecc.) e quelle specifiche previste dal Piano di montaggio uso e smontaggio. In particolare deve essere sempre garantito che l'imbracatura dell'operatore addetto al montaggio/smontaggio sia sempre vincolata ad un punto di ancoraggio posizionato ad una quota superiore a quella alla quale sta lavorando l'operatore per non vanificare l'impiego del sistema di protezione anticaduta.      Il Piano di Montaggio Uso e Smontaggio (Pi.M.U.S.) è un documento obbligatorio in tutti i cantieri in cui sia necessario l'uso di un ponteggio (o andito). Lo stabilisce l'art.134 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 che fissa anche i contenuti minimi e le prescrizioni necessarie. Il Pi.M.U.S. venne introdotto nel 2003 con il D.Lgs. n. 253 quando era ancora in vigore la Legge 626/94, ora abolita dal testo unico sulla sicurezza sul lavoro 81/2008. Le norme hanno istituito una serie di piani a tutela dei lavoratori Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.), Documento Valutazione Rischi (D.V.R.), ecc. che obbligano il datore di lavoro a redigere e sottoscrivere nonché rendere noto ai lavoratori i rischi in esso descritti. Fonte: Wikipedia