Superbonus: ecobonus e superbonus 110

110 chiavi per la ripartenza green?

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Pubblicato il

26 Gennaio 2021

Superbonus 110. Che cosa è, quali sono i requisiti per utilizzarlo e quali sono i soggetti che ne possono beneficiare?
L’agevolazione fiscale chiamata Superbonus 110 per cento è una misura incentivante che è stata introdotta nel nostro paese a seguito della pubblicazione del D.L. “Rilancio” 19 maggio 2020, n. 34 e che nelle intenzioni del legislatore punta a rendere più efficiente e sicuro il patrimonio immobiliare italiano.
Concretamente la misura del Superbonus si struttura in due diverse tipologie di intervento:

  • il Super Ecobonus vero e proprio, che agevola i lavori di efficientamento energetico;
  • il Super Sismabonus che punta a favorire l’adeguamento antisismico degli immobili siti in Italia.

Sotto l’aspetto fiscale invece il Superbonus si caratterizza per essere una “semplice” detrazione fiscale del 110% da applicare sulle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 (per gli Istituti Autonomi Case Popolari il limite temporale per portare in detrazione le spese si estende fino al 31 dicembre 2022, prorogabili ulteriormente fino al 30 giugno 2023 qualora siano stati completati almeno il 60% dei lavori al 31 dicembre 2022; mentre per i condomini il limite temporale è esteso fino al 31 dicembre 2022 qualora siano stati completati almeno il 60% dei lavori al 30 giugno 2022) da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali e, per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022, in quattro quote annuali di pari importo.

Il superbonus è un importante intervento fiscale che, per poter essere attuato, necessita di almeno un intervento (cosiddetto) trainante. Gli interventi trainanti, a leggere i documenti ufficiali pubblicati sul sito del Governo, consistono nell’isolamento termico dell’involucro dell’edificio, che sia plurifamiliare o unifamiliare, nella sostituzione degli impianti termici con impianti centralizzati, nella sostituzione degli impianti termici su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

Realizzati gli interventi trainanti sarà possibile (se il beneficiario ne avrà intenzione) mettere in essere tutta una serie di interventi cosiddetti trainati. Gli interventi trainati sono la sostituzione degli infissi, le schermature solari, l’installazione di impianti fotovoltaici, dei sistemi di accumulo, delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, degli impianti di domotica, l’eliminazione delle barriere architettoniche per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità e per le persone con età superiore ai 65 anni e molto altro.
L’insieme di questi interventi (trainanti e trainati) deve comportare un miglioramento minimo di almeno due classi energetiche dell’edificio o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

Immobili oggetto di Superbonus. La detrazione fiscale del Superbonus può essere applicata sui lavori effettuati da condomìni, persone fisiche al di fuori dell’attività di impresa, Istituti autonomi case popolari (IACP), cooperative di abitazione a proprietà indivisa, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociali, associazioni e società sportive dilettantistiche, persone fisiche che risiedono in edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate possedute da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

Possono beneficiare del Superbonus tutte le persone fisiche che vivono in condominii, in edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate possedute da un unico proprietario o in comproprietà, in edifici unifamiliari o in unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari a patto che queste risultino essere funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

Un immobile può essere considerato come “funzionalmente indipendente” nel momento in cui siano presenti almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico, impianti per il gas, impianti per l’energia elettrica, impianto di climatizzazione invernale.


L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la guida Superbonus 110% con tutte le modifiche normative relative all’agevolazione fino a settembre 2021.
Scarica la guida (pdf)

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